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Lo scorso 20 febbraio, il Consiglio Europeo ha pubblicato l’aggiornamento della lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali. L’elenco diventerà ufficiale a breve con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La lista, stabilita per la prima volta nel 2016 su proposta della Commissione europea all’interno del pacchetto anti-elusione fiscale, mira a individuare i Paesi che non rispettano gli impegni assunti per conformarsi ai criteri di buona governance fiscale entro un determinato periodo di tempo o che si sono rifiutati di farlo.

Già da novembre dello stesso anno, il Consiglio ha dato mandato al Gruppo Codice di condotta, competente in materia di tassazione delle imprese, di selezionare e catalogare le nazioni extra-EU in base ai legami economici con l’UE; alla stabilità istituzionale; e all’importanza del loro settore finanziario.

Il primo elenco ufficiale è stato pubblicato il 5 dicembre 2017 e includeva due categorie: la prima, con 17 Paesi, indicava quelli che non avevano adottato misure adeguate in risposta alle preoccupazioni fiscali dell’Unione Europea (comunemente noto come blacklist); la seconda, nota come greylist o Allegato II, riguardava i Paesi che, pur non rispettando pienamente i criteri, si erano impegnati a farlo entro un determinato periodo di tempo.

A partire da quel momento, l’elenco è stato aggiornato regolarmente tramite un monitoraggio dinamico delle misure attuate dalle giurisdizioni, basandosi su una serie di linee guida procedurali emanate a febbraio 2018.

A partire dal 2020, la lista aggiornata viene pubblicata due volte l’anno, per consentire agli Stati membri dell’UE tempo sufficiente per modificare la legislazione nazionale ove necessario. Ciò significa che alla presente seguirà la revisione prevista per ottobre 2024.

Criteri di elenco

Per essere considerate cooperative ai fini fiscali, le giurisdizioni dei Paesi terzi vengono selezionate in base ad una serie di criteri stabiliti nel 2016 dal Consiglio, che si evolvono nel tempo in linea con gli standard internazionali di buona governance fiscale. Tali criteri riguardano la trasparenza fiscale, l’equità fiscale e le misure anti-BEPS.

I criteri sulla trasparenza fiscale puntano ad aumentare lo scambio di informazioni fiscali tra gli stati dell’UE e i cittadini residenti all’estero, in modo tale da ridurre l’elusione della tassazione. Inizialmente, lo scambio di informazioni tra una giurisdizione e tutti gli stati membri avveniva automaticamente attraverso l’adesione allo standard comune di comunicazione (CRS) dell’OCSE o mediante accordi bilaterali. Nel 2022 il forum globale ha iniziato a pubblicare recensioni comparative delle diverse giurisdizioni riguardo l’implementazione dello scambio automatico di informazioni. A seguito di ciò, il gruppo “Codice di condotta” ha deciso di integrare queste recensioni nel suo metodo di classificazione, sollecitando le giurisdizioni a impegnarsi a correggere eventuali valutazioni negative, pena la loro inclusione nella lista. Sempre per una maggiore trasparenza, le giurisdizioni dovrebbero poter scambiare informazioni fiscali su richiesta e disporre di una rete di accordi per il loro scambio, anche ai fini di una reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale.

Le regole relative all’equità fiscale riguardano tutte quelle pratiche che attraggono flussi finanziari senza riflettere l’attività economica effettiva. In particolare, riguardano l’assenza sia di misure fiscali preferenziali dannose, sia di agevolazioni delle strutture offshore. I regimi preferenziali potenzialmente dannosi sono individuati sulla base di criteri volti a verificare la presenza di concorrenza fiscale sleale che incide sull’ubicazione delle imprese. Inoltre, le giurisdizioni non devono applicare imposte basse o nulle allo scopo di attrarre profitti senza alcuna attività economica effettiva ai fini dell’elusione.

Le misure contro l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) dovrebbero garantire che le giurisdizioni siano conformi e si impegnino nell’attuare gli standard minimi dell’OCSE riguardanti le misure fiscali dannose, il “treaty shopping” (scelta della convenzione contro le doppie imposizioni più vantaggiosa), la rendicontazione Paese per Paese e la risoluzione delle controversie.

Misure difensive fiscali ed extra-fiscali

Per una migliore implementazione della lista UE è importante che gli stati membri mettano in atto misure difensive volte a proteggere le entrate fiscali e a combattere la frode, l’evasione e gli abusi fiscali sulla base dei rispettivi sistemi nazionali.

I Paesi membri hanno successivamente concordato di applicare almeno una delle seguenti misure amministrative:

  • monitoraggio rafforzato delle transazioni
  • maggiori controlli sui rischi per i contribuenti che utilizzano regimi fiscali o collaborano con i Paesi in lista.

Inoltre, dal 1 gennaio 2021, hanno acconsentito all’utilizzo della lista nell’applicazione di almeno uno di questi quattro provvedimenti:

  • indeducibilità dei costi sostenuti in una giurisdizione elencata;
  • norme sulle società straniere controllate (CFC), per limitare il differimento artificiale dell’imposta verso entità offshore a bassa tassazione;
  • misure di ritenuta fiscale (WHT), per contrastare esenzioni o rimborsi impropri
  • limitazione dell’esenzione di partecipazione sui dividendi degli azionisti.

Oltre a tali provvedimenti fiscali, gli stati membri dovrebbero adottare misure difensive in ambito extra-fiscale per temi riguardanti la politica estera, la cooperazione per lo sviluppo e le relazioni economiche con i Paesi terzi. Un altro fattore da considerare è che, secondo alcune norme di finanziamento, i Paesi della blacklist non possono usufruire d alcuni fondi europei quali il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) e il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS).

Modifiche e liste attuali

Gli attuali aggiornamenti pubblicati dal Consiglio hanno in realtà carattere fortemente positivo, si tratta infatti di una variazione che prevede esclusivamente rimozioni e spostamenti in categorie inferiori per gli Stati coinvolti, qui di seguito riportati:

  • MODIFICHE ALLA BLACKLIST
    • le Bahamas e le Isole Turks e Caicos sono state rimosse dalla blacklist a seguito del parere favorevole del Forum delle pratiche fiscali dannose (FHTP) dell’OCSE in base a criteri di applicazione dei requisiti di sostanza economica, carenza per la quale erano state incluse nel 2022;
    • il Belize e le Seychelles, listate nel 2023 per ragioni riguardati lo scambio di informazioni su richiesta, hanno ottenuto una revisione supplementare sul tema grazie ad alcune modifiche apportate alle loro normative interne. In attesa dell’esito della revisione sono state quindi aggiunte all’Allegato II;
  • MODIFICHE ALLA GREYLIST
    • Albania e Hong Kong , hanno adempiuto ai propri impegni modificando un regime fiscale dannoso e sono state rimosse dal documento;
    • Aruba e Israele hanno rispettato tutti gli impegni pendenti relativi allo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari nel quadro dello standard comune di rendicontazione;
    • il Botswana e la Dominica sono state valutate positivamente riguardo allo scambio di informazioni su richiesta, portando alla rimozione delle menzioni.

La composizione risultante della lista è:

BLACKLIST (12 elementi)

  • Anguilla
  • Antigua e Barbuda
  • Fiji
  • Guam
  • Isole Vergini americane
  • Palau
  • Panama
  • Russia
  • Samoa
  • Samoa americane
  • Trinidad e Tobago
  • Vanuatu

GREYLIST (10 elementi)

  • Armenia
  • Belize
  • Costa Rica
  • Curacao
  • Eswatini
  • Isole Vergini Britanniche
  • Malesia
  • Seychelles
  • Turchia
  • Vietnam

Gli stati non membri dell’UE che non sono menzionati nelle liste sono considerabili Paesi che cooperano con l’UE e non hanno impegni pendenti, dunque listati nella whitelist.

Fonti: https://www.consilium.europa.eu/

Immagine generata dall’IA

Fonte grafica: https://storyset.com/

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