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Trattamento fiscale delle pensioni per i non residenti in Italia

Quali sono i criteri di collegamento per la tassazione dei redditi da pensione di fonte italiana per i pensionati che si sono trasferiti all’estero? Esiste un diverso trattamento per le pensioni “private” e quelle “pubbliche”? E’ possibile richiedere l’erogazione lorda e l’accredito della pensione all’estero da parte dell’INPS? Risponderemo a queste e altre domande nel nostro nuovo articolo.

L’idea di cambiare vita, trasferirsi all’estero e poter sfruttare tassazioni più favorevoli è il sogno di molti pensionati italiani. Spesso però le informazioni che circolano sono incorrette o corrette solo in parte, anche se sarebbe necessario prestare molta attenzione alle procedure da seguire per evitare di ritrovarsi in situazioni spiacevoli.
In questo articolo spiegheremo quali sono i vantaggi che si possono ottenere in relazione alla fiscalità italiana trasferendosi all’estero, quali sono le procedure da seguire e i potenziali rischi, passando anche per una analisi sugli accertamenti da parte dell’agenzia delle Entrate. Al termine dell’articolo sarà possibile trovare un link per mettersi in contatto con noi per una consulenza personalizzata.

La residenza fiscale: soggetti residenti e residenza all’estero

Come è possibile immaginare, trasferirsi all’estero ha conseguenze fiscali molto importanti.
Per prima cosa però, è utile rivedere cosa è previsto per i residenti in Italia.
Le regole per la tassazione dei soggetti residenti sono esaustivamente descritte nell’articolo 3 del DPR n 917/86 (TUIR)
I soggetti fiscalmente residenti in Italia sono tenuti, secondo il principio del “Worldwide taxation” a dichiarare in Italia tutti i loro redditi, ovunque essi siano prodotti.
Per quanto riguarda invece i soggetti non residenti in Italia, essi dovranno dichiarare in Italia solo quei redditi che sono stati ivi prodotti (salvo i redditi esplicitamente dichiarati nelle varie convenzioni bilaterali realizzati per evitare le doppie imposizioni).

Ma come fare per essere considerati fiscalmente residenti all’estero?
Le regole che disciplinano questo aspetto della tassazione internazionale sono indicati dall’art 2 del TUIR, di seguito brevemente elencati:

  • Non essere iscritto all’anagrafe delle persone residenti in Italia per più della metà dell’anno (183 giorni negli anni normali o 184 nel caso di un anno bisestile), ed essere regolarmente iscritti all’A.I.R.E.;
  • Non avere avuto il domicilio in Italia per più di metà dell’anno;
  • Non avere avuto dimora abituale in Italia per più della metà dell’anno.

Basta il mancato rispetto di una sola di queste condizioni per essere automaticamente considerati residenti fiscalmente in Italia.
Inoltre, si è considerati residenti fiscali in Italia, salvo prova contraria, se dopo essersi cancellati delle anagrafi della popolazione residente si ci è trasferiti in uno Stato o un territorio aventi un regime fiscale privilegiato, come indicato dal comma 2-bis dell’articolo 2 del TUIR.

 

Tassazione dei redditi da pensione degli espatriati

Vedersi tassare la propria pensione esclusivamente all’estero è possibile e perfettamente legale, ma per far si che ciò accada è necessario effettuare il corretto trasferimento da un punto di vista fiscale.
La normativa italiana, in riguardo alla tassazione dei redditi da pensione corrisposti da Enti Italiani, prevede quanto segue

“Le pensioni corrisposte a persone non residenti nello Stato italiano, da enti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso, sono imponibili in linea generale in Italia.
Anche le persone non residenti nel territorio dello Stato italiano sono obbligate al pagamento delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF. Questo se, nell’anno di riferimento, risulta dovuta l’IRPEF dopo aver scomputato tutte le detrazioni spettanti e i crediti d’imposta per i redditi prodotti all’estero che hanno subito la ritenuta d’imposta a titolo definitivo.”

In linea generale, la pensione percepita da una fonte italiana deve essere tassata in Italia (Stato della Fonte). Successivamente però, questo reddito deve essere assoggettato ad una ulteriore tassazione nello Stato di residenza.
Come è facile intuire, siamo di fronte ad un esempio di doppia imposizione giuridica.
l’Italia ha però  siglato molte convenzioni internazionali che esplicitano delle regole ideate proprio per superare le problematiche di questo tipo.
La regola generale delle convenzioni OCSE prevede una differenziazione di trattamento a seconda che si tratti di

  • Lavoratori del settore privato
  • Lavoratori del settore pubblico
Lavoratori del settore privato

La pensione privata è essenzialmente quella che deriva dall’esercizio di attività professionale per conto di “enti privati”. Nelle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, secondo il modello OCSE l’articolo che riguardo i criteri di collegamento è il numero 18, che in particolare nella casistica legata al percepimento di redditi di questa tipologia per un pensionato trasferito all’estero prevede quanto segue:

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’art. 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato

Questa tipologia di pensioni quindi devono essere assoggettate alla tassazione solo nello Stato di residenza fiscale del soggetto percettore, indipendentemente dal Paese ove abbia lavorato o maturato i requisiti pensionistici.

Per riassumere, di seguito le condizioni tramite le quali è possibile ottenere l’accredito della pensione lorda all’estero, per ottenere la sola tassazione del paese in cui si è fiscalmente residenti:

  • Il pensionato italiano deve perfezionare il proprio trasferimento di residenza all’estero
  • Il pensionato deve percepire dall’Italia un pensione privata
  • Il pensionato deve trasferirsi in un paese con cui l’Italia ha stipulato una convenzione contro le doppie imposizioni che per l’ar.18 ricalca le disposizioni dell’OCSE
Lavoratori del settore pubblico

La pensione pubblica è quella che deriva dall’esercizio di attività professionali per conto di “enti pubblici” Nelle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, secondo il modello OCSE l’articolo che riguardo i criteri di collegamento è il numero 19, paragrafo 2., che in particolare nella casistica legata al percepimento di redditi di questa tipologia per un pensionato trasferito all’estero prevede quanto segue:

“2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, (per quanto riguarda l’Italia), o da un suo ente territoriale (per quanto riguarda la Francia) sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato qualora il beneficiario sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità senza avere la nazionalità dello Stato dal quale provengono le pensioni”

In pratica, quindi , nel caso di pensionati che sono stati dipendenti della Pubblica Amministrazione, la possibilità di ottenere una tassazione esclusivamente nello stato estero non vale , e sono costretti a subire una doppia tassazione. Quindi, ad esempio, uno statale, un ex militare, un vigile del fuoco, ecc.. non hanno diritto alla defiscalizzazione della loro pensione nel caso in cui fossero residenti all’estero.  E’ una importante differenza che dovrebbe essere sanata direttamente dal governo, ma trattandosi di una disposizione Convenzionale è molto difficile che possa essere modificata senza un intervento a livello OCSE.

Procedura per ottenere la defiscalizzazione della pensione italiana

Dai criteri precedentemente analizzati è stato evidenziato come, se si è un pensionato INPS del settore privato è possibile ottenere l’esenzione dall’applicazione della ritenuta alla fonte tramite una richiesta all’INPS stessa dell’applicazione delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni.

Come previsto dall’articolo 18 del modello OCSE è possibile infatti richiedere la tassazione esclusiva del paese di residenza fiscale oppure del trattamento fiscale piò favorevole (ad esempio l’imposizione del trattamento fiscale italiano solo in caso di superamento di determinate soglie)
Per fare ciò, oltre a rispettare le condizioni precedentemente indicate, sarà necessario presentare una apposita richiesta per l’accredito della pensione lorda. Il modulo per suddetta richiesta è possibile trovarlo nel sito dell’INPS, alla sezione Moduli > Convenzioni Internazionali.
Si tratta di un modello predisposto unilateralmente dall’Italia ma accettato dalla maggior parte dei paesi partner
E’ possibile scaricare il modulo in 4 versioni:

  • Modello CI531-EP-I/1 modulo italiano-inglese;
  • Modello CI532-EP-I/2 modulo italiano-francese;
  • Modelli CI533-EP-I/3 modulo italiano-tedesco;
  • Modello CI534-EP-I/4 modulo italiano-spagnolo.

Il modello deve contenere anche l’attestazione della residenza fiscale estera da parte dell’autorità competente straniera e potrà essere consegnata solo in modalità cartacea.
E’ quindi di fondamentale importanza essere in possesso di una certificazione che attesti l’effettiva residenza fiscale rilasciata dall’autorità competente dello Stato ove si è impatriato.

Richiesta di erogazione delle pensioni all’estero

Chiaramente l’ottenimento della defiscalizzazione non è immediata, ma a causa dei controlli di rito da parte dell’INPS è possibile che sussistano degli sfasamenti temporali tra richiesta e ottenimento dell’agevolazione.

Per questo periodo di tempo il pensionato ha possibilità di ottenere un rimborso delle imposta italiane applicate, tramite una richiesta che deve essere presentata al seguente indirizzo:

Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara, Via Rio Sparto 21, 65100 Pescara

Suddetta istanza deve essere presentata entro il termine della decadenza di 48 mesi dalla data del prelevamento dell’imposta (articolo 37 e 38 del DPR n 602/73) e deve contenere

  • L’attestazione di residenza ai fini tributari nel Paese estero, rilasciata dalla competente Autorità fiscale;
  • La dichiarazione di esistenza di eventuali altre specifiche condizioni previste dalla convenzione
Erogazione della pensione all’estero

Una volta che il pensionato ha perfezionato la propria residenza fiscale all’estero ha la possibilità di chiedere all’INPS l’erogazione della pensione su un conto corrente estero.

In particolare, nel caso in cui la nuova residenza sia in un paese dell’unione Europea si può richiedere il versamento della pensione in una delle seguenti modalità:

  • Su un conto corrente bancario estero, indicando le coordinate bancarie;
  • Su un conto corrente postale estero, indicando le coordinate del conto corrente postale;
  • Tramite l’emissione di un assegno bancario in euro.

Nel caso in cui si decide di stabilire la propria residenza in uno stato al di fuori dell’unione Europea le condizioni possono essere varie

La periodicità dei pagamenti rispetta le classiche scadenze delle pensioni pagate in Italia, ovvero:

  • Mensile, se l’importo della pensione è maggiore di 65,00 euro;
  • Semestrale, se l’ammontare della pensione è maggiore di 5 e minore di 65,00 euro;
  • Annuale, se l’importo totale è minore di 5,00 euro.
Considerazioni finali

Come si è visto, godersi la propria pensione all’estero è possibile, ma il rischio di incappare in un errore è concreto. L’Agenzia delle Entrate ha notevolmente incrementato i controlli e gli accertamenti volti a individuare i soggetti che :

  • Non hanno applicato correttamente queste normative sul trasferimento di residenza all’estero
  • Hanno effettuato il trasferimento all’estero al solo fine di eludere la materia imponibile, cioè quei soggetti che hanno effettuato la modifica della residenza fiscale pur mantenendo la residenza effettiva in Italia.

La tematica fiscale è dunque notoriamente complessa, per questo consigliamo di rivolgersi a degli specialisti che sappiano indirizzare verso la soluzioni più adeguate alla personale condizione individuale.

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Fonte: www.fiscomania.com
Fonte grafica: Storyset.com

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